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2) Contenuto e modalità di rilascio dei singoli documenti

Tratto dal sito dell'A.S.I.  www.asifed.it

Capitolo 2

2.1 Attestato di datazione e storicità

Bozza nuovamente rivista e definitivamente approvata nel corso della riunione di Consiglio

Federale del 6 febbraio 2004

2.1.1 Documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo che

consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del Codice della Strada e 215 del

suo regolamento, l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell’art. 5 del

DL 30/12/82 convertito in legge 28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il

particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazione) e per

le pratiche di sdoganamento.

Viene inoltre rilasciato ad probationem, ai sensi dell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge

342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purché dotati di:

- carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;

- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;

- interni /selleria decorosi.

Viene rilasciato contestualmente al Certificato d’Identità (Omologazione) ed alla Carta

d’Identità FIVA, oppure, a richiesta, singolarmente.

2.1.2 Il Tecnico di club, ricevuta la domanda, dopo aver proceduto all'identificazione

del veicolo ed all’accertamento dell’esistenza dei requisiti richiesti, redigerà una breve

relazione che, insieme alla domanda, invierà alla Segreteria Generale dell’ASI.

2.1.3 L’ASI, vista la domanda e letta la relazione del Tecnico di Club, potrà iscrivere il

veicolo nell’apposito Registro e rilasciare l’Attestato di datazione e storicità ovvero

chiedere la produzione di ulteriori documenti. Potrà anche non accogliere la domanda ed

archiviarla.

2.2 Certificato d'Identità (Omologazione)

2.2.1 Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni,

contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di

conservazione o dell’avvenuto restauro, la classificazione nonché l’annotazione delle

eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice

Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.

Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al

documento. A richiesta, potranno essere rilasciati, contestualmente al Certificato

d’Identità (Omologazione) anche la Carta d'Identità FIVA, l'Attestato di datazione e

storicità e la Certificazione sostitutiva delle caratteristiche tecniche. Consente la

partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare

trattamento assicurativo.

2.2.2 Il Tecnico di club ed almeno due Commissari od Esperti di Marca e/o di

modello e di settore della CTN di competenza, procederanno, nella seduta fissata da

quest’ultima, all’esame del veicolo proponendo la sua identificazione e classificazione

secondo i tipi e i gruppi previsti dal Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. In

Bozza nuovamente rivista e definitivamente approvata nel corso della riunione di Consiglio

Federale del 6 febbraio 2004 apposita relazione annoteranno sinteticamente la storia del veicolo

e le eventuali difformità dallo stato d’origine.

2.2.3 In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Tecnico di club o di

eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il

presidente del club potrà chiedere alla CTN di competenza che esso venga esaminato dai

soli componenti della commissione stessa.

2.2.4 A richiesta dell’interessato e dopo aver redatto la relazione di cui al punto 2.2.2., i

componenti della CTN di competenza potranno rilasciargli a vista un Permesso di

Partecipazione alle manifestazioni iscritte a calendario nazionale ASI, valido per il

periodo massimo di sei mesi, rinnovabile a discrezione della CTN di competenza.

2.2.5 A seguito della relazione della CTN di competenza, la quale provvederà alla

rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti la datazione, l’identificazione

e la classificazione per tipi e gruppi del veicolo, l’ASI potrà iscrivere il veicolo

nell’apposito Registro e rilasciare il Certificato d'Identità (Omologazione), sospendendo

l'eventuale Permesso di Partecipazione.

2.2.6 In caso di esito negativo dell’esame, la domanda di Certificato d'Identità

(Omologazione) verrà archiviata. A richiesta dall’interessato e sussistendone gli specifici

requisiti, l’ASI potrà concedere l’Attestato di datazione e storicità previsto al punto 2.1

2.3 Carta d'Identità FIVA

2.3.1 Documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione,

gli estremi identificativi, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità

dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale

FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene emesso ai sensi

degli art. 3 (Classifications Technique des vehicules) e 6 (Carte d'ldentite FIVA) del

Codice Tecnico Internazionale vigente e concesso in uso al tesserato. Consente la

partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il

particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni

iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei

paesi esteri. E’ valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale

cambio di proprietà del veicolo.

Viene rilasciato a tutti i veicoli, secondo la seguente formula correttiva disposta dalla

FIVA per ciò che attiene la data di fabbricazione, tendente ad elevare il limite di età a 25 anni

21 anni per il periodo 2000 – 2001

22 anni “ “ 2002 – 2003

Bozza nuovamente rivista e definitivamente approvata nel corso della riunione di Consiglio

Federale del 6 febbraio 2004

23 anni “ “ 2004 – 2005

24 anni “ “ 2006 – 2007

25 anni “ “ 2008 – 2009

2.3.2 Il Tecnico di Club ed almeno due Commissari od Esperti di Marca e/o di

modello e di settore della CTN di competenza, nella seduta fissata da quest’ultima,

procederanno all’esame del veicolo proponendo alla CTN la sua identificazione e

classificazione secondo i tipi e i gruppi previsti dal Codice Tecnico Internazionale

FIVA vigente. In apposita relazione, sottoscrivendola, annoteranno sinteticamente la

storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d’origine.

Qualora il veicolo fosse già dotato di Certificato d’Identità (Omologazione) il cui esame

sia stato effettuato da non più di un anno, il documento verrà rilasciato con l’annotazione

dei nomi degli esaminatori. Qualora invece l’esame risalisse ad oltre un anno e fino a dieci

il tesserato dovrà produrre una serie di fotografie attuali comprovanti il perdurare delle

condizioni tecniche ed estetiche che hanno consentito il rilascio del Certificato d’Identità

(Omologazione). In tal caso sulla Carta d’Identità FIVA saranno annotati i nomi dei due

esperti che avranno verificato la rispondenza delle condizioni visibili nelle attuali foto con

quelle visibili nelle foto allegate alla domanda di Certificato d’Identità (Omologazione).

2.3.3 In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Tecnico di club o di

eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il

presidente del club potrà chiedere alla CTN di competenza che l’esame venga effettuato

dai soli componenti della commissione stessa.

2.3.4 A seguito di relazione degli esaminatori, i quali provvederanno alla rettifica di

eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti l’identificazione e la classificazione per

tipi e gruppi del veicolo, l’ASI potrà rilasciare il documento.

2.3.5 In caso di esito negativo dell’esame, la domanda di Carta d’Identità FIVA verrà

archiviata. L’interessato avrà la facoltà di appellarsi alla Commissione Tecnica

Internazionale della FIVA, nei modi e termini da questa previsti.

2.3.6 In caso di urgenza manifestata dal richiedente, il luogo e la data dell'esame

potranno essere concordati con la segreteria della CTN di competenza e i costi di trasferta

degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore saranno a carico del richiedente.

2.3.7 In caso di urgenza determinata dalla imminente partecipazione a manifestazioni

internazionali o ad eventi che si tengono all'estero, la segreteria della CTN di competenza,

in via eccezionale, potrà rilasciare una Carta d'Identità FIVA provvisoria, stabilendone il

periodo di validità.

Bozza nuovamente rivista e definitivamente

approvata nel corso della riunione di Consiglio

Federale del 6 febbraio 2004

2.3.8 Allorché il giudizio venga richiesto direttamente dalla FIVA, per veicoli posseduti

da non tesserati all’ASI, esso sarà espresso dopo esame condotto da almeno due Esperti di

Marca e/o di modello e di settore all’uopo nominati. In caso di urgenza, si adotteranno le

modalità dei superiori punti 2.3.6 e 2.3.7.

2.4 Certificazione sostitutiva delle caratteristiche tecniche (C.C.T.)

2.4.1 Documento emesso in relazione alla circolare del Ministero dei Trasporti DG n.

170 del 15.09.1986, attestante la data di costruzione dell’esemplare contraddistinto col

numero di telaio in esso indicato, nonché le caratteristiche tecniche del modello cui

l’esemplare appartiene, in sintonia con la scheda diramata dalla Casa costruttrice al

momento dell'omologazione del modello medesimo. Viene rilasciato ai veicoli costruiti da

oltre venti anni. Consente l’immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia di veicoli

radiati o provenienti dall’estero e la loro revisione periodica, ai sensi degli artt. 60 del

Codice della Strada e 215 del Regolamento.

2.4.2 II Tecnico di club procederà all'identificazione del veicolo e redigerà una

relazione che inoltrerà alla segreteria della CTN di competenza, insieme alla domanda.

2.4.3 A seguito della relazione del Tecnico di club, l’ASI potrà iscrivere il veicolo

nell’apposito Registro e rilasciare la C.C.T. ovvero richiedere ulteriore documentazione

e/o una nuova identificazione e relazione da parte di almeno due componenti della CTN di

competenza, nominati dal Presidente della Commissione medesima, in esito alla quale

deciderà.

2.4.4 In caso di decisione favorevole, l’ASI iscriverà il veicolo negli appositi Registri e

rilascerà la C.C.T. In caso contrario, la domanda di C.C.T. verrà archiviata.

3) VARIE

3.1 La dizione "Associazioni federate", contenuta nel presente Regolamento, comprende

tutte le Associazioni ed Enti federati dell'ASI (Soci) anche se denominati Circolo, Club,

Registro, ecc.

3.2 Duplicati: L’iscritto potrà chiedere ed ottenere duplicato dei documenti per i quali ne

è consentito il rilascio, previa domanda corredata di denunzia alle competenti Autorità nel

caso di furto o smarrimento ovvero dell’originale del documento stesso nel caso fosse

deteriorato, nonché il rimborso delle spese di segreteria.

3.3 Migliorie o modifiche successive all'esame delle CTN

Bozza nuovamente rivista e definitivamente

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Federale del 6 febbraio 2004

3.3.1 Le eventuali modifiche o migliorie apportate al veicolo iscritto in uno dei Registri

ASI dovranno essere comunicate alla segreteria della CTN di competenza per

l'aggiornamento dell'archivio.

3.4 Sospensione e cancellazione dai Registri

3.4.1 La CTN di competenza, qualora accertasse che siano venuti meno in via

temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, potrà avanzare al Consiglio

Federale proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai Registri ASI. La Carta

d’identità FIVA è disciplinata dall'art. 6 del Codice Tecnico Internazionale FIVA.

3.4.2 A seguito della cancellazione del veicolo dai Registri, l’intestatario dei documenti

concessi in uso od il detentore, dovrà restituirli, insieme all’eventuale targa, all'ASI che ne

è proprietario.

3.5 Ricorsi

3.5.1 Avverso le relazioni delle CTN è esperibile, da parte dell'avente diritto, ricorso

supportato da documentazione storica e relazione di parte, entro 60 giorni dalla ricezione

del documento su esse fondato. Il ricorso sarà esaminato da un Collegio composto dai

Presidenti delle Commissioni Tecniche dell’ASI e da almeno due Esperti di Marca e/o

di modello e di settore della CTN di competenza, diversi da quelli che hanno già

esaminato il veicolo. Il presidente della commissione interessata fungerà da relatore, senza

diritto di voto. Il ricorrente potrà chiedere di essere sentito e di presenziare all’eventuale

nuovo esame del veicolo. Il verdetto di detto Collegio sarà definitivo e non impugnabile.

3.5.2 Il Collegio si limiterà alla disamina della domanda, dei documenti e delle

argomentazioni contenute nel ricorso, con la presenza, se richiesta, del ricorrente.

Nel caso in cui il Collegio ritenesse necessaria una nuova ispezione del veicolo, questa

sarà effettuata in occasione di una sessione di esame, senza aggravio di costi a carico del

ricorrente; qualora se ne ravvisasse l’urgenza, l'esame sarà tenuto in data e luogo da

concordare con il ricorrente e i costi di trasferta e di ospitalità dei commissari saranno a

carico dell'ASI.

Nel caso in cui, invece, sia il ricorrente a manifestare urgenza per l'esame dal vivo, la

richiesta dovrà essere corredata di versamento cauzionale di somma da stabilirsi in

relazione ai costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore. Tale

somma verrà restituita al ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; verrà invece

incamerata dall’ASI nel caso di suo rigetto o di accoglimento parziale, anche se per motivi

non rilevati dai precedenti esaminatori.

3.5.3 Non è ammissibile alcun ricorso in ordine alla Carta d’identità FIVA in quanto

di competenza degli Organi della Federazione Internazionale.

Bozza nuovamente rivista e definitivamente approvata nel corso della riunione di Consiglio

Federale del 6 febbraio 2004

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3.5.4 Per motivi operativi, ogni CTN, previa delibera del Consiglio Federale, potrà

adottare particolari correttivi.

Torino, 6 febbraio 2004

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